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L’eredità

La materia delle successioni è complessa, oltre che molto delicata perché si occupa della trasmissione di patrimoni tra familiari o comunque in favore di persone care, con inevitabile ripercussione sugli equilibri familiari, specie quando la posta in gioco è alta.
Spesso, infatti, a causa di un testamento e/o di donazioni fatte in vita dal de cuius, si verificano delle vere e proprie faide tra gli eredi che culminano in complessi giudizi, che talvolta possono essere anche molto lunghi e costosi. Per tale motivo, l’assistenza di un buon avvocato diventa indispensabile per la tutela dei propri interessi.
Il Codice Civile definisce erede quel soggetto che è chiamato a succedere nell’universalità di beni o a una quota di essi; gli eredi possono essere legittimi o testamentari nel caso in cui sia presente o manchi in tutto o in parte un valido testamento. Gli eredi legittimi sono individuati direttamente dalla legge, sono coloro che vengono chiamati all’eredità nel caso in cui il de cuius non abbia lasciato testamento e sono indicati nel Codice Civile; costituiscono eredi legittimi il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti sino al sesto grado, lo Stato.
Spesso l’avvocato deve impugnare il testamento, perché è costituito da una sottoscrizione apocrifa o perché, quando il de cuius (defunto) lo sottoscrisse, non era in grado di intendere e volere per quello specifico atto.
Spesso ci sono ingiustizie nelle successioni e si violano le quote legittime, oppure uno dei figli, prima della morte di uno o di entrambi i genitori, aveva ricevuto diversi “regali” o donazioni in danno di altri figli.
Infatti, la libertà del de cuius è limitata in quanto le sue disposizioni non possono ledere la quota di legittima.
La quota di legittima è quella porzione di patrimonio che spetta “di diritto” agli eredi legittimari (soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità o di un altro diritto nella successione) e che non può essere ridotta o annullata nemmeno dal testamento del de cuius.
L’assistenza prestata, sia in sede stragiudiziale – compresa la fase della preventiva mediazione obbligatoria - che in sede giudiziale, anche attraverso la collaborazione di Notai e Commercialisti di fiducia, riguarda gli adempimenti previsti per l’apertura della successione e l’accettazione o la rinuncia all’eredità, le divisioni ereditarie, l’individuazione delle quote ereditarie, l’individuazione della quota disponibile e di eventuali lesioni di legittima, la predisposizione di progetti divisionali, l’impugnazione di testamenti per invalidità o per lesione di quota di legittima, ecc.
Lo Studio Legale Silvestri è particolarmente attivo nella consulenza preventiva e nell’assistenza alla redazione dei testamenti e dei legati nonché nella previsione degli atti di donazione. Non esiti a contattarci per ogni richiesta o informazione. Il primo incontro in sede, di natura conoscitiva, è senza impegno ed è sempre seguito da un preventivo gratuito.

La successione per le coppie di fatto

La Legge Cirinnà estende ai partner dell’unione civile la disciplina delle successioni riguardante la famiglia contenuta nel Codice Civile. All’art. 21 della citata legge si prevede che alle parti dell’unione civile si applichino gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria e dell’indegnità. Ne consegue che ogni riferimento normativo al coniuge deve essere esteso anche al partner superstite dell’unione civile.
A titolo esemplificativo per quel che concerne il concorso tra eredi nella successione è previsto che il coniuge superstite, o la parte dell’unione civile superstite, abbia diritto alla metà dell’eredità se nella successione concorre con un solo figlio e ad un terzo negli altri casi.
La Legge Cirinnà sul punto è chiara nell’equiparare le due situazioni, ma proprio a causa dell’esplicito riferimento all’unione civile (definita quale unione di due persone aventi lo stesso sesso) esclude totalmente dalla disciplina successoria le coppie more uxorio eterosessuali creando di fatto non solo una disparità di trattamento, ma una vera discriminazione. Per i conviventi, infatti, non sono previsti particolari diritti successori e tale vuoto normativo è potenzialmente aggirabile attraverso la disposizione di questioni patrimoniali mediante il contratto di convivenza pur permanendo il divieto espresso dei patti successori.
La soluzione praticabile per i conviventi è quella di redigere apposito testamento.
Il concetto di testamento nella cultura italiana è spesso legato alla vecchiaia e a particolari sostanze economiche; nulla di più sbagliato poiché si rischia in tal modo che una coppia giovane in cui venga a mancare improvvisamente uno dei due partner sia completamente sprovvista di tutele dal punto di vista successorio. Anche qualora vi sia un testamento, però, l’atto è comunque limitato dalle disposizioni del Codice Civile, quali la sopra illustrata quota di legittima degli eredi.
Espressa tutela, invece, è prevista dalla Legge 76/2017 all’art. 1 comma 43 la quale prevede che in caso di morte del partner proprietario dell’immobile adibito ad abitazione della coppia il convivente superstite abbia diritto a continuare ad abitare l’immobile per due anni o per un periodo pari alla convivenza se questa è superiore a due anni, ma in ogni caso per un lasso di tempo non superiore a cinque anni.